Statuto

ART. 1 PREMESSA
La Festa dell’Uva è espressione di una delle più tipiche e condivise tradizioni popolari del territori imprunetino e trova diretto riconoscimento nello Statuto del Comune di Impruneta che all’Art.3, comma 8, così recita: “Il Comune di Impruneta riconosce alle manifestazioni Fiera di San Luca e Festa dell’Uva il valore di tradizioni storiche e popolari peculiari della sua comunità e si adopera per la loro tutela, promozione e valorizzazione.
Riconosce, altresì, la funzione e l’operato dell’Ente Fiera e dei Rioni Sante Marie, Fornaci, Pallò e Sant’Antonio che, tradizionalmente, promuovono tali manifestazioni e dai quali non sarà possibile prescindere per il loro mantenimento e sviluppo”.

ART. 2COSTITUZIONE
E’ costituita l’associazione denominata “ENTE FESTA DELL’UVA” dotata di personalità giuridica.
La sede legale è ubicata in Impruneta, presso il Comune di Impruneta – Piazza Buondelmonti 41 –
I membri costitutivi di questo ente sono:
1. Associazione denominata Rione Fornaci;
2. Associazione denominata Rione Sant’Antonio;
3. Associazione denominata Rione Pallò;
4. Associazione denominata Rione Sante Marie;               

5. Comune di Impruneta.

ART. 3 SCOPI
L’Ente Festa dell’Uva non ha scopo di lucro e si propone:
1. Di provvedere alla organizzazione e gestione della tradizionale Festa dell’Uva e sue manifestazioni collaterali;
2. Di sostenere l’attività dei singoli Rioni nella risoluzione delle problematiche organizzative e strutturali connesse alla gestione della predetta festa;
3. Di adoperarsi affinché siano garantite condizioni sempre migliori per lo svolgimento delle attività preparatorie alla tradizionale sfilata allegorica e della realizzazione della Festa stessa, ed in particolare per quanto attiene alla sicurezza della persona e all’igiene;
4. Di regolare l’esercizio delle attività collaterali alla Desta dell’Uva ed al solo fine di autofinanziarla;
5. Di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la conoscenza, la tutela, la valorizzazione della tradizionale Festa dell’Uva anche oltre i limiti del territorio imprunetino e quindi:
– Svolgere opera di aggregazione di soggetti rappresentativi del territorio che, a titolo volontario, condividono i principi e le finalità dell’Ente ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione, in base al principio che promuovere la Festa dell’Uva significa promuovere il territorio e le tradizioni culturali e produttive dell’Impruneta;
– Promuovere attività di ricerca e di educazione atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle usanze e tradizioni storiche del territorio imprunetino;
– Organizzare manifestazioni, convegni, incontri finalizzati alla promozione della cultura locale ed alla sensibilizzazione della collettività verso lo sviluppo dell’attività turistica.
L’Ente Festa dell’Uva si avvale per la propria attività, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può stipulare a tal fine convenzioni con Enti pubblici ed atti negoziali con soggetti privati volti alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al presente articolo.
Il Comune di Impruneta mette a disposizione le proprie risorse umane, professionali, tecniche e tecnologiche al fine di garantire l’ottimale realizzazione delle predette finalità.

ART. 4 – DURATA
L’Ente Festa dell’Uva ha durata indeterminata. Tuttavia gli organi dello stesso rimangono in carica cinque anni, ovvero per un numero di anni pari al mandato politico dell’Amministrazione comunale.

ART. 5 ENTRATE E FONDO COMUNE
L’Ente Festa dell’Uva trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per Io svolgimento delle
sue attività:
1. Dal contributo ordinario annuale del Comune di Impruneta, da erogarsi entro il 30 luglio di ogni
anno nell’importo annualmente determinato;
2. Da eventuale contributo straordinario del Comune di Impruneta;
3. Dall’opera volontaria, non retribuita, prestata dagli associati dei quattro Rioni, necessaria per
l’allestimento dei carri, per la sfilata e per le attività collaterali alla stessa;
4. Dai contributi dello Stato e di altri Enti pubblici;
5. Dai contributi di Organismi internazionali;
6. Dai contributi di soggetti ed Enti privati;
7. Da entrate derivanti da attività commerciali collaterali alla Festa;
8. Da contributi dovuti dai soggetti pubblici e/o privati che utilizzano l’eventuale marchio sociale e
la denominazione “Festa dell’Uva”
9. Da entrate derivanti dalla eventuale vendita dei biglietti di ingresso nell’area domenicale della
sfilata;
10. Da entrate non prevedibili.

ARTICOLO 6 – ORGANI
Sono Organi dell’associazione Ente Festa dell’Uva:
1. Assemblea dei soci;
2. Il Comitato esecutivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario;
5. Il Tesoriere.

ARTICOLO 7 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’organo deputato alla elaborazione delle linee guida per la gestione delle attività connesse alla promozione e valorizzazione della Festa dell’Uva.
All’assemblea resta preclusa ogni partecipazione agli aspetti gestionali e tecnico-organizzativi, riservati alla esclusiva competenza del Comitato esecutivo.
Sono membri dell’Assemblea numero tre rappresentanti designati da ciascuno degli Enti e delle Associazioni individuati all’Art.2.
All’assemblea dei soci compete in particolare:
1. L’elezione del Comitato Esecutivo;
2. L’elezione del Presidente dell’Ente Festa dell’Uva;
3. L’elezione del Segretario;
4. L’elezione del Tesoriere;
5. L’elezione dei Revisori dei Conti;
6. L’approvazione di eventuali regolamenti e modifiche allo Statuto.
Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei soci.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell’Ente Festa dell’Uva. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’organo, cura l’esecuzioni delle relative deliberazioni, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ravvisi la necessità.
In caso di delega, assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice-presidente eletto a maggioranza assoluta in seno al predetto organo. In caso di delega, assenza o impedimento anche del vice-presidente, l’assemblea è presieduta dal membro più anziano di età fra i presenti alla seduta.

ART. 8 – IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato esecutivo è l’organo deputato alla cura di tutti gli aspetti tecnico-organizzativi della gestione della Festa dell’Uva e delle iniziative collaterali che sono intraprese dall’associazione in ottemperanza delle linee guida espresse dall’Assemblea dei soci.
Il Comitato esecutivo è composto da 5 membri, ognuno appartenente a ciascun ente costituente e viene presieduto dal Presidente dell’Ente Festa dell’Uva
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’organo. In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un vice-presidente temporaneamente nominato dai membri del Comitato. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall’Assemblea dei soci fra gli iscritti nel libro dei soci, durano in carica 5 anni o per il mandato politico dell’Amministrazione comunale e sono rieleggibili.
Il Comitato esecutivo discute e propone, insieme al Presidente, il Regolamento interno e lo predispone per l’approvazione da parte dell’Assemblea dei soci.

ART. 9 – IL PRESIDENTE
Il Presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Ente, ha il compito primario di sollecitare l’afflusso di risorse economiche e professionali ai fini della migliore realizzazione della Festa dell’Uva.
Al Presidente compete in particolare:
– Convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea dei soci e del Comitato Esecutivo e curare l’esecuzione delle rispettive deliberazioni;
– Predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo dell’Ente accompagnandoli con idonee relazioni contabili, da presentare ai fini dell’approvazione all’assemblea dei soci;
– La piena responsabilità per lo svolgimento del giorno della Festa dell’Uva e per tutti gli atti connessi di natura concessoria ed autorizzatoria comunque necessari per il legittimo svolgimento della sfilata;
– Il coordinamento di tutte le componenti che danno vita all Ente e che perseguono le finalita istituzionali del medesimo;
– Il coordinamento dei quattro Rioni durante tutta la fase di preparazione ed allestimento della sfilata allegorica dei carri, fermo restando che ciascun presidente è responsabile per le attività che si svolgono nei limiti dei rispettivi cantieri;
– L’attuazione del programma delle iniziative collaterali alla Festa dell’Uva quali elementi di promozione del territorio secondo il programma adottato.
Al Presidente potrà essere corrisposta una indennità commisurata alla attività svolta ed alle responsabilità assunte stabilita annualmente dall’Assemblea dei soci, a valere sui fondi di cui all’Art. 5.

ART. 10 – IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dall’Assemblea dei soci ed è incaricato della tenuta del libro dei soci, dell’attività di segreteria e della tenuta dei libri delle assemblee dei soci e delle riunioni del Comitato esecutivo.

ART. 11 – IL TESORIERE
E’ eletto dall’Assemblea dei soci. Il Tesoriere cura la gestione della Cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.
Il Tesoriere provvede alla emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso ed ha poteri di ordinaria amministrazione con firma congiunta con il Presidente.

ART.12 I REVISORI DEI CONTI
Sono eletti dall’Assemblea dei soci e:
– Vigilano sull’andamento della gestione economico-finanziaria dell’associazione;
– Eseguono verifiche di cassa e contabili;
– Riferiscono con apposite relazioni all’assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci.
I Revisori partecipano di diritto alle adunanze del predetto organo con facoltà di parola ma senza
diritto di voto.

ART. 13 – DISCIPLINA DELLE SEDUTE
L’Assemblea dei soci e il Comitato esecutivo sono regolarmente costituiti, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei membri presenti. Ciascun organo decide a maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto. Ogni membro dei rispettivi organi può esprimere un solo voto.
Il Presidente provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci e del Comitato esecutivo,
mediante avviso che deve essere affisso all’Albo Pretorio del Comune di Impruneta 8 giorni prima
della adunanza e che deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e
seconda convocazione.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei tre quarti degli associati su proposta di almeno un quinto dei componenti. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore dell’associazione.
I fondi che risultino in eccedenza a seguito dello scioglimento, per qualsiasi causa verificatasi, sararmo devoluti al Comune di Impruneta, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 – REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento dell’associazione e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con regolamento interno approvato dalla Assemblea dei soci.

ART. 16 – CONTROVERSIE
Ogni ipotesi di controversia insorta tra i membri dell’associazione o tra questi e l’associazione medesima circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente Statuto ovvero degli eventuali regolamenti interni, sarà risolta irritualmente da un collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte litigante al momento della instaurazione della singola lite, nonché da un presidente nominato dall’assemblea dei soci su richiesta della parte diligente. Nel caso in cui i membri del collegio fossero in numero pari, il voto del Presidente vale doppio. Agli arbitri sono
dovuti i diritti determinati dal tariffario in vigore presso la C.C.I.A.A. di Firenze. Resta peraltro impregiudicato il diritto degli associati di ricorrere alla autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti e interessi.

NORMA TRANSITORIA
I rappresentanti del Comune nell’Assemblea dei soci di cui all’Art. 7, in deroga a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, possono essere nominati in misura ridotta a una unità fino al 31 dicembre 2004.
Il Comitato esecutivo, in fase di prima nomina, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 10, dura in carica fino al 31 dicembre 2004.